I nostri Prodotti che possono essere installati in questa Regione |
|
![]() |
|
|
Consigli per l'interpretazione della legge regionale della Valle d'Aosta |
|
La legge regionale della Valle d’Aosta n° 17/98
Zona 2 entro raggi di 10, 15, 25Km dal centro di osservazione astronomica gli impianti di illuminazione devono emettere verso l'emisfero superiore una percentuale di flusso rispetto al totale emesso 5%. Entro raggi di 10, 15, 25 Km dal centro di osservazione astronomica sono ammessi gli impianti a carattere temporaneo ed ornamentale ma soggetti ad orario regolamentato. Zona 3 oltre i 25 Km dal centro di osservazione astronomica gli impianti di illuminazione devono emettere verso l'emisfero superiore una percentuale di flusso rispetto al totale emesso 10%. Oltre i 25 Km dal centro di osservazione astronomica sono ammessi gli impianti a carattere temporaneo ed ornamentale.
Consulta la Legge Reginale 28 aprile 1998, n. 17 |
|
|