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La Lombardia all’avanguardia nella legislazione contro l’inquinamento luminoso. La legge Regionale della Lombardia n. 17/00, la successiva delibera della giunta regionale n. 7/6162 e la legge regionale n.38/04 sono considerate tra le più avanzate al mondo e questo per alcune caratteristiche innovative rispetto ad altre norme operanti nel settore. Innanzitutto la legge regionale riguarda tutto il territorio e non solo piccole zone attorno a delle particolari aree in vicinanza di osservatori o parchi naturali (fasce di rispetto). Questo perché essa mira a proteggere dall'inquinamento luminoso tutta la popolazione Inoltre questa legge usa come parametro tecnico l'intensità luminosa degli apparecchi e non più il vecchio metodo del flusso disperso nell'emisfero superiore.
La legge Regionale della Lombardia n. 17/00, la successiva delibera della giunta regionale n.7/6162 e la legge regionale n.38/04 Queste norme si pongono come obiettivo principale la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici e forniscono i seguenti criteri per l’illuminazione esterna.
Caratteristiche tecniche degli impianti • Intensità luminosa massima per γ >= 90°, compresa fra 0 e 0,49 cd per 1000 lm. • Utilizzo di lampade ad elevata tecnologia ed efficienza luminosa, quali sodio alta e bassa pressione. Nei soli casi ove risulti indispensabile un’elevata resa cromatica è consentito l’impiego di lampade a largo spettro, agli alogenuri metallici, a fluorescenza compatte e al sodio a luce bianca. • Luminanza >= 1 cd/m2 per tutte le superfici illuminate , fatte salve le diverse disposizioni connesse alla sicurezza. • Riduzione entro le ore 24:00 dell’emissione di luce in misura non inferiore al 30%, a condizione di non compromettere la sicurezza. • Per gli impianti esistenti modifica dell’inclinazione degli apparecchi di illuminazione in modo tale che per γ >= 90° l’intensità luminosa non superi 0,49 cd per 1000 lm. • Rapporto fra interdistanza ed altezza delle sorgenti luminose non inferiore a 3,7. Sono consentite soluzioni alternative solo in quanto funzionali alla certificata migliore efficienza generale dell’impianto.
Criteri aggiuntivi per impianti specifici • Impianti Extraurbani – L’illuminazione di autostrade, tangenziali, circonvallazioni, ecc. deve essere garantita con l’impiego , preferibilmente di lampade al sodio bassa pressione (o alta pressione). • Grandi aree – L’illuminazione di parcheggi, piazzali, piazze ed altre superfici similari deve essere garantita con l’impiego, preferibilmente, di lampade sodio ad alta o bassa pressione. • Centri storici e vie commerciali – Evitare che il flusso luminoso sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi. Criteri aggiuntivi per altri impianti specifici • Impianti sportivi – Sono ammesse lampade a ioduri metallici ove esista la necessità di elevata resa cromatica, utilizzo di proiettori asimmetrici per gli impianti di grande dimensione; ove siano previste riprese televisive è possibile affiancare fasci concentranti. Sistemi di variazione della luminanza in relazione alle attività/avvenimenti (allenamento, gare ecc.). • L’illuminazione di edifici e monumenti deve essere di tipo radente dall’alto verso il basso; solo nei casi di comprovata inapplicabilità del metodo ed esclusivamente per manufatti di comprovato valore artistico, architettonico e storico, sono ammesse altre forme di illuminazione purchè i fasci di luce rimangano entro il perimetro delle stesse, l’illuminamento non superi i 15 lux, l’emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare non superi i 5 lux e gli apparecchi vengano spenti entro le ore 24:00. • Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lm.
Criteri aggiuntivi per le fasce di rispetto • I nuovi impianti devono essere dotati di sole lampade al sodio ad alta o bassa pressione; in caso di materiale impossibilità di lampade con analoga efficienza e di regolatori di flusso. • Gli apparecchi altamente inquinanti come globi, globi con alette schermanti, sistemi a luce indiretta, lanterne o similari esistenti, devono avere per γ >= 90°, intensità luminosa >= 15 cd per 1000 lm. • Gli impianti esistenti, pur mantenendo i livelli minimi di sicurezza, se previsti, possono in luogo dell’impiego di variatori di flusso, essere parzializzati al 50% entro le ore 23:00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 24:00 nel periodo di ora legale.
Deroghe • Tutte le sorgenti luminose internalizzate. • Impianti realizzati con un massimo di 3 centri luminosi aventi sorgenti con emissione massima di 1500 lm cadauna. • Impianti realizzati con più di 3 centri luminosi aventi sorgenti con emissione massima di 1500 lm cadauna e flusso totale emesso da tutti i centri luminosi inferiore a 2250 lm per γ >= 90°. • Le sorgenti di luce di uso temporaneo o che vengano spente entro le ore 20:00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 22:00 nel periodo di ora legale. • Impianti sportivi – In impianti sportivi con oltre 5000 posti a sedere è concessa un’intensità luminosa massima > 0,49 cd per 1000 lm per γ >= 90° a condizione che vengano spenti entro le ore 24:00.
Consulta la Legge Regionale 27 Marzo 2000 - N. 17
Consulta le regole di attuazione della legge PDF
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